lunedì 13 ottobre 2008

Legge n° 1 del 2009

Testo del decreto-legge 180/2008 coordinato con la legge di conversione 1

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 2009

(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi

Art. 1.

Disposizioni per il reclutamento nelle università e per gli enti di ricerca

1. Le università statali che, alla data del 31 dicembre di ciascun anno, hanno superato il limite di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, fermo restando quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, non possono procedere all'indizione di procedure concorsuali e di valutazione comparativa, ne' all'assunzione di personale. Alle stesse università e' data facoltà di completare le assunzioni dei ricercatori vincitori dei concorsi di cui all'articolo 3, comma 1, decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, e all'articolo 4-bis, comma 17, decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, e comunque di concorsi espletati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

1-bis. Per i fini di cui al comma 1, gli effetti dell'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, sono ulteriormente differiti al 31 dicembre 2009.

2. Le università di cui al comma 1, sono escluse dalla ripartizione dei fondi relativi agli anni 2008-2009, di cui all'articolo 1, comma 650, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

3. Il primo periodo del comma 13, dell'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' sostituito dai seguenti: «Per il triennio 2009-2011, le università statali, fermi restando i limiti di cui all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, possono procedere, per ciascun anno, ad assunzioni di personale nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al cinquanta per cento di quella relativa al personale a tempo indeterminato complessivamente cessato dal servizio nell'anno precedente. Ciascuna università destina tale somma per una quota non inferiore al 60 per cento all'assunzione di ricercatori a tempo determinato e indeterminato, nonche' di contrattisti ai sensi dell'articolo 1 comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230, e per una quota non superiore al 10 per cento all'assunzione di professori ordinari. Sono fatte salve le assunzioni dei ricercatori per i concorsi di cui all'articolo 1, comma 648, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nei limiti delle risorse residue previste dal predetto articolo 1, comma 650.». Conseguentemente, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente il fondo per il finanziamento ordinario delle università, e' integrata di euro 24 milioni per l'anno 2009, di euro 71 milioni per l'anno 2010, di euro 118 milioni per l'anno 2011 e di euro 141 milioni a decorrere dall'anno 2012.

4. Per le procedure di valutazione comparativa per il reclutamento dei professori universitari di I e II fascia della prima e della seconda sessione 2008, le commissioni giudicatrici sono composte da un professore ordinario nominato dalla facoltà che ha richiesto il bando e da quattro professori ordinari sorteggiati in una lista di commissari eletti tra i professori ordinari appartenenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando, in numero triplo rispetto al numero dei commissari complessivamente necessari nella sessione. L'elettorato attivo e' costituito dai professori ordinari e straordinari appartenenti al settore oggetto del bando. Sono esclusi dal sorteggio relativo a ciascuna commissione i professori che appartengono all'università che ha richiesto il bando. Ove il settore sia costituito da un numero di professori ordinari pari o inferiore al necessario, la lista e' costituita da tutti gli appartenenti al settore ed e' eventualmente integrata mediante elezione, fino a concorrenza del numero necessario, da appartenenti a settori affini. Nell'ipotesi in cui il numero dei professori ordinari appartenenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando, integrato dai professori ordinari appartenenti ai settori affini, sia inferiore al triplo del numero dei commisari necessari nella sessione, si procede direttamente al sorteggio. Il sorteggio e' effettuato in modo da assicurare, ove possibile, che almeno due dei commissari sorteggiati appartengano al settore disciplinare oggetto del bando. Ciascun commissario può, ove possibile, partecipare, per ogni fascia e settore, ad una sola commissione per ciascuna sessione.

5. In attesa del riordino delle procedure di reclutamento dei ricercatori universitari e comunque fino al 31 dicembre 2009, le commissioni per la valutazione comparativa dei candidati di cui all'articolo 2 della legge 3 luglio 1998, n. 210, e all'articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230, sono composte da un professore ordinario o da un professore associato nominato dalla facoltà che ha richiesto il bando e da due professori ordinari sorteggiati in una lista di commissari eletti tra i professori ordinari appartenenti al settore disciplinare oggetto del bando, in numero triplo rispetto al numero dei commissari complessivamente necessari nella sessione. L'elettorato attivo e' costituito dai professori ordinari e straordinari appartenenti al settore oggetto del bando. Sono esclusi dal sorteggio relativo a ciascuna commissione i professori che appartengono all'università che ha richiesto il bando. Il sorteggio e' effettuato in modo da assicurare ove possibile che almeno uno dei commissari sorteggiati appartenga al settore disciplinare oggetto del bando. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui al comma 4.

6. In relazione a quanto disposto dai commi 4 e 5, le modalità di svolgimento delle elezioni, ivi comprese ove necessario le suppletive, e del sorteggio sono stabilite con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca avente natura non regolamentare da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Si applicano in quanto compatibili con il presente decreto le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117.

6-bis. Per sovraintendere allo svolgimento delle operazioni di votazione e di sorteggio di cui ai commi 4 e 5, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e' nominata una commissione a livello nazionale composta da sette professori ordinari designati dal Consiglio universitario nazionale nel proprio seno. Le operazioni di sorteggio sono pubbliche. La commissione, nella prima adunanza, provvede altresì alla certificazione dei meccanismi di sorteggio per la proclamazione degli eletti nelle commissioni dei singoli concorsi. Per la partecipazione all'attività della commissione non sono previsti compensi, indennità o rimborsi spese. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare oneri, aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

7. Nelle procedure di valutazione comparativa per il reclutamento dei ricercatori bandite successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, la valutazione comparativa e' effettuata sulla base dei titoli, illustrati e discussi davanti alla commissione, e delle pubblicazioni dei candidati, ivi compresa la tesi di dottorato, utilizzando parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, avente natura non regolamentare, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentito il Consiglio universitario nazionale.

8. Le disposizioni di cui al comma 5, si applicano, altresì, alle procedure di valutazione comparativa indette prima della data di entrata in vigore del presente decreto, per le quali non si sono ancora svolte, alla medesima data, le votazioni per la costituzione delle commissioni. Fermo restando quanto disposto al primo periodo, le eventuali disposizioni dei bandi già emanati, incompatibili con il presente decreto, si intendono prive di effetto. Sono, altresì, privi di effetto le procedure già avviate per la costituzione delle commissioni di cui ai commi 4 e 5 e gli atti adottati non conformi alle disposizioni del presente decreto.

8-bis. I professori universitari i quali non usufruiscono del periodo di trattenimento in servizio di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, conservano l'elettorato attivo e passivo ai fini della costituzione delle commissioni di valutazione comparativa per posti di professore e ricercatore universitario, e comunque non oltre il 1° novembre successivo al compimento del settantaduesimo anno di età.

8-ter. Per le procedure di valutazione comparativa di cui al comma 4 e per quelle relative al reclutamento dei ricercatori universitari, il cui termine di presentazione delle domande sia scaduto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ovvero sia ancora aperto alla predetta data, le università possono fissare per una data non successiva al 31 gennaio 2009 un nuovo termine di scadenza della presentazione delle domande di partecipazione. Al fine di assicurare pari condizioni tra i candidati, rimangono invariate le norme del bando riguardanti le caratteristiche ed i termini temporali di possesso dei titoli e delle pubblicazioni allegabili da parte dei candidati.

9. All'articolo 74, comma 1, lettera c), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo le parole: «personale non dirigenziale» sono inserite le seguenti: «, ad esclusione di quelle degli enti di ricerca,».

Art. 1-bis

Disposizioni in materia di chiamata diretta e per chiara fama nelle università

1. Il comma 9 dell'articolo 1 della legge 4 novembre 2005, n. 230, e' sostituito dai seguenti:

«9. Nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio, le università possono procedere alla copertura di posti di professore ordinario e associato e di ricercatore mediante chiamata diretta di studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario da almeno un triennio, che ricoprono una posizione accademica equipollente in istituzioni universitarie estere, ovvero che abbiano già svolto per chiamata diretta autorizzata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nell'ambito del programma di rientro dei cervelli un periodo di almeno tre anni di ricerca e di docenza nelle università italiane e conseguito risultati scientifici congrui rispetto al posto per il quale ne viene proposta la chiamata. A tali fini le università formulano specifiche proposte al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca il quale concede o rifiuta il nulla osta alla nomina previo parere del Consiglio universitario nazionale. Nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio, le università possono altresì procedere alla copertura dei posti di professore ordinario mediante chiamata diretta di studiosi di chiara fama. A tal fine le università formulano specifiche proposte al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca il quale concede o rifiuta il nulla osta alla nomina, previo parere di una commissione, nominata dal Consiglio universitario nazionale, composta da tre professori ordinari appartenenti al settore scientifico-disciplinare in riferimento al quale e' proposta la chiamata. Il rettore, con proprio decreto, dispone la nomina determinando la relativa classe di stipendio sulla base della eventuale anzianità di servizio e di valutazioni di merito.

9-bis. Dalle disposizioni di cui al comma 9 non devono derivare nuovi oneri a carico della finanza pubblica».

Art. 2.

Misure per la qualità del sistema universitario

1. A decorrere dall'anno 2009, al fine di promuovere e sostenere l'incremento qualitativo delle attività delle università statali e di migliorare l'efficacia e l'efficienza nell'utilizzo delle risorse, una quota non inferiore al 7 per cento del fondo di finanziamento ordinario di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, e del fondo straordinario di cui all'articolo 2, comma 428, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con progressivi incrementi negli anni successivi, e' ripartita prendendo in considerazione:

a) la qualità dell'offerta formativa e i risultati dei processi formativi;

b) la qualità della ricerca scientifica;

c) la qualità, l'efficacia e l'efficienza delle sedi didattiche.

2. Le modalità di ripartizione delle risorse di cui al comma l sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, avente natura non regolamentare, da adottarsi, in prima attuazione, entro il 31 marzo 2009, sentiti il Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca e il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario. In sede di prima applicazione, la ripartizione delle risorse di cui al comma 1 e' effettuata senza tener conto del criterio di cui alla lettera c) del medesimo comma.

Art. 3.

Disposizioni per il diritto allo studio universitario dei capaci e dei meritevoli

1. Al fine di favorire la mobilità degli studenti garantendo l'esercizio del diritto allo studio, il fondo per il finanziamento dei progetti volti alla realizzazione degli alloggi e residenze di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338, e' integrato di 65 milioni di euro per l'anno 2009.

2. Al fine di garantire la concessione agli studenti capaci e meritevoli delle borse di studio, il fondo di intervento integrato di cui all'art. 16 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, e' incrementato per l'anno 2009 di un importo di 135 milioni di euro.

3. Agli interventi di cui ai commi 1 e 2, per 65 milioni di euro relativamente al comma 1 per 405 milioni di euro relativamente al comma 2, si fa fronte con le risorse del fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relative alla programmazione per il periodo 2007-2013, che, a tale scopo, sono prioritariamente assegnate dal CIPE al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nell'ambito del programma di competenza dello stesso Ministero.

3-bis. All'articolo 3-bis, comma 1, quinto periodo, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni».

Art. 3-bis

Anagrafe nazionale dei professori ordinari e associati e dei ricercatori

1. A decorrere dall'anno 2009, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono individuati modalità e criteri per la costituzione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso il Ministero, di una Anagrafe nazionale nominativa dei professori ordinari e associati e dei ricercatori, contenente per ciascun soggetto l'elenco delle pubblicazioni scientifiche prodotte. L'Anagrafe e' aggiornata con periodicità annuale.

Art. 3-ter

Valutazione dell'attività di ricerca

1. Gli scatti biennali di cui agli articoli 36 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, destinati a maturare a partire dal 1° gennaio 2011, sono disposti previo accertamento da parte della autorità accademica della effettuazione nel biennio precedente di pubblicazione scientifiche.

2. I criteri identificanti il carattere scientifico delle pubblicazioni sono stabiliti con apposito decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, su proposta del Consiglio universitario nazionale e sentito il Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca.

3. La mancata effettuazione di pubblicazioni scientifiche nel biennio precedente comporta la diminuzione della metà dello scatto biennale.

4. I professori di I e II fascia e i ricercatori che nel precedente triennio non abbiano effettuato pubblicazioni scientifiche individuate secondo i criteri di cui al comma 2 sono esclusi dalla partecipazione alle commissioni di valutazione comparativa per il reclutamento rispettivamente di professori di I e II fascia e di ricercatori.

Art. 3-quater

Pubblicità delle attività di ricerca delle università

1. Con periodicità annuale, in sede di approvazione del conto consuntivo relativo all'esercizio precedente, il rettore presenta al consiglio di amministrazione e al senato accademico un'apposita relazione concernente i risultati delle attività di ricerca, di formazione e di trasferimento tecnologico nonche' i finanziamenti ottenuti da soggetti pubblici e privati. La relazione e' pubblicata sul sito internet dell'Ateneo e trasmessa al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. La mancata pubblicazione e trasmissione sono valutate anche ai fini della attibuzione delle risorse finanziarie a valere sul Fondo di finanziamento ordinario di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n, 537, e sul Fondo straordinario di cui all'articolo 2, comma 428, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Art. 3-quinquies

Definizione degli ordinamenti didattici delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica

1. Attraverso appositi decreti ministeriali emanati in attuazione dell'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, sono determinati gli obiettivi formativi e i settori artistico-disciplinari entro i quali l'autonomia delle istituzioni individua gli insegnamenti da attivare.

Art. 4.

Norma di copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, comma 3, pari a 24 milioni di euro per l'anno 2009, a 71 milioni di euro per l'anno 2010, e a 141 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero per gli importi indicati nell'elenco 1 allegato al presente decreto. Dalle predette riduzioni sono escluse le spese indicate nell'articolo 60, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonche' quelle connesse all'istruzione ed all'università.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

sabato 11 ottobre 2008

E ora... la strada!


Il giorno 10 ottobre 2008, presso l'Aula Studio Pacinotti, abbiamo convocato un tavolo di confronto cui hanno partecipato le realtà già mobilitate in questi giorni (Sinistra per... ,Rete nazionale ricercatori precari nodo di Pisa, Coordinamento precari tecnici-amministrativi, Assemblea Polo Carmignani occupato) nonché tutte le altre realtà associative sindacali e politiche sensibili al grave colpo che l'università Pubblica sta subendo.

Le quattro sigle che hanno promosso la storica Assemblea di Ateneo dell'8 ottobre indicono quindi una grande manifestazione unitaria per giorno 23 ottobre alle ore 15.00.
Presto maggiori informazioni.

Sinistra Per...


venerdì 10 ottobre 2008

La Finanziaria proposta in Parlamento

La finanziaria proposta in parlamento è formata di 3 articoli che richiamano il decreto 112

Con riguardo agli altri programmi osserva che il Programma 1.1 (Programmazione e coordinamento dell'istruzione) - cui sono assegnati 387,1 milioni di euro - comprende principalmente spese per il personale del ministero e delle amministrazioni periferiche. La riduzione di 38,2 milioni rispetto allo stanziamento per il 2008, risulta da un decremento delle spese per stipendi, altri oneri dell'amministrazione, acquisto di beni e servizi (Macroaggregato di parte corrente Funzionamento), nonché - per la parte in conto capitale- da una riduzione di 22,8 milioni di euro sul Cap 7180 relativo ad investimenti per i piani di edilizia scolastica (Centro di responsabilità -Dipartimento per l'istruzione); il capitolo in questione rientra tra quelli rimodulabili ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008. I Programmi 1.6 Istruzione post-secondaria e 1.7 Istruzione degli adulti sono dotati, rispettivamente di 0,4 e 0,1 milioni di euro (con riduzione di 0,9 milioni di euro e di 0,5 milioni di euro di euro rispetto alla legge di bilancio 2008). La variazione di segno negativo è più significativa se si confrontano le risorse per il 2009 con le proposte del disegno di legge di assestamento 2008; quest'ultimo assegnava 5 milioni di euro al funzionamento delle strutture di istruzione e la formazione tecnica superiore (istituzione del nuovo capitolo 1464) e 4 milioni di euro per la formazione degli adulti (capitolo 1467). L'amministrazione specifica non confermare tali dotazioni finanziarie nel disegno di legge di bilancio in quanto, nel primo caso, il relativo stanziamento verrà assegnato in corso d'anno con decreto ministeriale, nel secondo non si prevedono spese per la finalità descritta dal capitolo.
Aggiunge che al Programma 1.8 Diritto allo studio, condizione studentesca sono


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assegnati 6,0 milioni di euro con riduzione di 1,5 milioni rispetto alla legge di bilancio 2008; anche in questo caso appare più consistente la variazione rispetto al disegno di legge di assestamento che proponeva un stanziamento di 21 milioni di euro per l'ampliamento dell'offerta formativa e l'apertura pomeridiana delle scuole (capitolo 1465); secondo quanto esposto nelle nota al capitolo di bilancio l'amministrazione intende erogare finanziamenti per il miglioramento dell'offerta formativa attraverso decreti ministeriali. Il Programma 1.9 Istituzioni scolastiche non statali è dotato di 401,9 milioni di euro con una riduzione di 133,4 milioni rispetto alla legge di bilancio 2008. Esso comprende spese di parte corrente per Interventi, allocate su vari capitoli afferenti ai Centri di responsabilità/ Uffici scolastici regionali. Tali importi sono destinati al mantenimento delle scuole non statali; in particolare per la realizzazione del sistema prescolare, per contributi alla scuole dell'infanzia ed elementari parificate, nonché alle scuole secondarie. Su tutti i capitoli in questione si riscontrano riduzioni di varie entità che concorrono al decremento complessivo citato sopra; tali riduzioni discendono essenzialmente dall'applicazione dell'articolo 60, commi 1 e 10, del decreto-legge n. 112 del 2008. Ricorda che lo stanziamento complessivo per la missione Istruzione universitaria è pari a 8.549,3 milioni di euro (pari al 15,4 per cento dello stanziamento del Ministero), con una riduzione di 133,5 milioni di euro (-1,5 per cento) rispetto al bilancio 2008.
Sottolinea che la missione è articolata in tre programmi: 2.1 Diritto allo studio nell'istruzione universitaria, con stanziamento in conto competenza pari a 184,2 milioni di euro (- 26,1 per cento rispetto al bilancio 2008, pari a 65,1 milioni di euro). In tale programma rientrano, in particolare: il Fondo di intervento integrativo da ripartire tra le regioni per la concessione dei prestiti d'onore e l'erogazione delle borse di studio (2.1.2. - interventi - capitolo 1695), con 111,9 milioni di euro (- 40,1 milioni rispetto al bilancio 2008); i contributi a favore dei collegi universitari (2.1.2. - interventi - capitolo 1696), pari a 18,1 milioni di euro (- 8,7 milioni rispetto al bilancio 2008); le assegnazioni alle università per le spese inerenti l'attività sportiva universitaria e i relativi impianti (2.1.2. - interventi - capitolo 1709), pari a 7,7 milioni di euro (- 3,5 milioni rispetto al bilancio 2008); i contributi per interventi per alloggi e residenze per gli studenti universitari (2.1.6. - investimenti - capitolo 7273), pari a 44,6 milioni di euro (- 12,5 milioni rispetto al bilancio 2008); 2.2 Istituti di alta cultura, con stanziamento in conto competenza pari a 409,9 milioni di euro (- 4,7 per cento rispetto al bilancio 2008, pari a 20,2 milioni); le risorse sono concentrate principalmente sul capitolo 1603, con 223,3 milioni destinati agli stipendi del personale direttivo e docente degli istituti di alta formazione artistica e musicale (spesa non rimodulabile); 2.3 Sistema universitario e formazione post-universitaria con stanziamento in conto competenza pari a 7.955,2 milioni di euro (- 0,6 per cento rispetto al bilancio 2008, pari a 48,3 milioni di euro). I principali stanziamenti relativi a questo programma riguardano: a) Fondo per il finanziamento ordinario delle università (2.3.2. - interventi - capitolo 1694) con 6933,6 milioni di euro, che registra un incremento di 67,9 milioni di euro rispetto al 2008 (spesa non rimodulabile); b) Fondo da destinare all'incremento dell'efficienza e dell'efficacia del sistema universitario statale (2.3.2. - interventi - capitolo 1699), con dotazione di 550 milioni di euro, pari a quella del bilancio 2008 (spesa non rimodulabile); c) Borse di studio post laurea (2.3.2 - interventi - capitolo 1686) con 160,6 milioni di euro, che registra una riduzione di 23,2 milioni di euro rispetto al 2008 (spesa non rimodulabile); d) Fondo per la programmazione dello sviluppo del sistema universitario (2.3.2 - interventi - capitolo 1690), con 63,8 milioni di euro, che registra una riduzione di 28,4 milioni di euro rispetto al 2008 (spesa rimodulabile); e) Contributi alle università e agli istituti superiori non statali (2.3.2 - interventi - capitolo 1692) con 88,4 milioni di euro,


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che registra una riduzione di 40,1 milioni di euro rispetto al bilancio 2008 (spesa rimodulabile); f) Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti (2.3.2 - interventi - capitolo 1713) con 67,4 milioni di euro, che registra una riduzione di 9,7 milioni di euro rispetto al bilancio 2008 (spesa non rimodulabile); g) Fondo per l'edilizia universitaria (2.3.6. - investimenti - capitolo 7266), con 3,9 milioni di euro, che registra una riduzione di 11,1 milioni di euro rispetto al bilancio 2008 (spesa rimodulabile).

2.3 Sistema universitario e formazione post-universitaria con stanziamento in conto competenza pari a 7.955,2 milioni di euro (- 0,6 per cento rispetto al bilancio 2008, pari a 48,3 milioni di euro). I principali stanziamenti relativi a questo programma riguardano: a) Fondo per il finanziamento ordinario delle università (2.3.2. - interventi - capitolo 1694) con 6933,6 milioni di euro, che registra un incremento di 67,9 milioni di euro rispetto al 2008 (spesa non rimodulabile); b) Fondo da destinare all'incremento dell'efficienza e dell'efficacia del sistema universitario statale (2.3.2. - interventi - capitolo 1699), con dotazione di 550 milioni di euro, pari a quella del bilancio 2008 (spesa non rimodulabile); c) Borse di studio post laurea (2.3.2 - interventi - capitolo 1686) con 160,6 milioni di euro, che registra una riduzione di 23,2 milioni di euro rispetto al 2008 (spesa non rimodulabile); d) Fondo per la programmazione dello sviluppo del sistema universitario (2.3.2 - interventi - capitolo 1690), con 63,8 milioni di euro, che registra una riduzione di 28,4 milioni di euro rispetto al 2008 (spesa rimodulabile); e) Contributi alle università e agli istituti superiori non statali (2.3.2 - interventi - capitolo 1692) con 88,4 milioni di euro, che registra una riduzione di 40,1 milioni di euro rispetto al bilancio 2008 (spesa rimodulabile); f) Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti (2.3.2 - interventi - capitolo 1713) con 67,4 milioni di euro, che registra una riduzione di 9,7 milioni di euro rispetto al bilancio 2008 (spesa non rimodulabile); g) Fondo per l'edilizia universitaria (2.3.6. - investimenti - capitolo 7266), con 3,9 milioni di euro, che registra una riduzione di 11,1 milioni di euro rispetto al bilancio 2008 (spesa rimodulabile).

l'ffo aumenta di 67,9 milioni euro.. occhio a quello che diciamo!!!!

dai documenti che a mandato emiliano si nota meglio:

2.3 Sistema universitario e formazione post-universitaria[55], con stanziamento in conto competenza pari a 7.955,2 milioni di euro (- 0,6% rispetto al bilancio 2008, pari a 48,3 milioni di euro). I principali stanziamenti relativi a questo programma riguardano:

a) Fondo per il finanziamento ordinario delle università[56] (2.3.2.- interventi – cap. 1694) con 6933,6 milioni di euro, che registra un incremento di 67,9 milioni di euro rispetto al 2008 (spesa non rimodulabile);

b) Fondo da destinare all'incremento dell'efficienza e dell'efficacia del sistema universitario statale (2.3.2. – interventi – cap. 1699), con dotazione di 550 milioni di euro, pari a quella del bilancio 2008[57] (spesa non rimodulabile);

c) Borse di studio post laurea (2.3.2 – interventi – cap. 1686) con 160,6 milioni di euro, che registra una riduzione di 23,2 mln di euro rispetto al 2008 (spesa non rimodulabile);

d) Fondo per la programmazione dello sviluppo del sistema universitario[58] (2.3.2 – interventi – cap. 1690), con 63,8 milioni di euro, che registra una riduzione di 28,4 mln di euro rispetto al 2008 (spesa rimodulabile);

e) Contributi alle università e agli istituti superiori non statali (2.3.2 – interventi – cap. 1692) con 88,4 milioni di euro, che registra una riduzione di 40,1 milioni di euro rispetto al bilancio 2008 (spesa rimodulabile);

f) Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti (2.3.2 – interventi – cap. 1713) con 67,4 milioni di euro, che registra una riduzione di 9,7 milioni di euro rispetto al bilancio 2008 (spesa non rimodulabile);

g) Fondo per l'edilizia universitaria (2.3.6. – investimenti – cap. 7266), con 3,9 milioni di euro, che registra una riduzione di 11,1 milioni di euro rispetto al bilancio 2008 (spesa rimodulabile)[59].

Come potete vedete il resto viene ridotto.. cosi come tutto il programma "ricerca e innovazione" (-2.6% rispetto al bilancio 2008, pari a -57,5 mln, alla ricerca di base;-2.5%, pari a -20,2 mln, alla ricerca applicata) e al programma "diritto allo studio.." (-26.1% pari a -65,1 mln). Ora bisogna vedere come verranno ottenuti i tagli dovuti al turn over derivanti dall'art.66 comma 13 del dll.112:

l'autorizzazione legislativa di cui all'art.5 comma 1 lettera a) della legge n.537 del 1993, concernente il fondo per il finanziamento ordinario delle università, è ridotta di 63,5 milioni di euro per l'anno 2009, di 190 milioni di euro per l'anno 2010 di 316 milioni di euro per l'anno 2011 di 417 milioni di euro per l'anno 2012 e di 455 milioni di euro a decorrere dall'ano 2013

In totale la missione "istruzione universitaria" ha un taglio di 133.5 milioni di euro (-1.5%) rispetto al bilancio 2008.

Adesioni manifestazione 23 ottobre 2008 Ore 15 con concentramento in piazza S. Antonio

Promotori: Sinistra per..., Assemblea polo Carmignani occupato, Rete nazionali ricercatori precari - nodo di Pisa, Coordinamento precari tecnici-amministrativi.

Associazioni:
Partito Democratico - Pisa, Network giovani per la sinistra-Pisa, Studenti della Scuola Normale di Pisa, Cgil - Pisa, Cisl - Pisa, Uil - Pisa, Rifondazione Comunista- federazione Pisa, Comitato Arci di Pisa, FGCI - Pisa, Associazione culturale antifascista "il resto del Cremlino", UDU-Siena, Per Pensare a sinistra - nodo di Pisa, L'osservatorio democratico sui vecchi e nuovi fascismi-Valdera, Il circolo culturale Nuovo Brogiotti, Sinistra critica - Pisa, Sinistra democratica - Pisa, Cobas Università - Pisa, Studenti del Dini in agitazione, RICAT (Ricercatori atipici CNR Pisa), Circolo Partito Democratico "Giovane Europa" (allievi Sant'Anna e Normale), Associazione "La città Futura- Riformisti Europei", Progetto Rebeldia, Associazione dottorandi e dottori di ricerca (ADI), Le allieve e gli allievi ordinari e perfezionandi della Scuola Normale Superiore e della Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant'Anna di Pisa unitamente agli assegnisti, ai borsisti e ai contrattisti delle due istituzioni, Associazione ambientalista Val Fegana, Tereglio (LU),

Docenti: Francesca Acquistapace, Laura Andreozzi, Simone Capaccioli, Andrea Domenici, Michele Barsanti, Roberto Castiglia, Giovanni Stea, Daniela Lombardi, Francesco Forti, Roberto Galatolo, Umberto Mura, Maria Evelina Fantacci, Irene Giorgi,

Persone con incarichi istituzionali: Aurelio Pellegrini (commissario straordinario Azienda regionale per il diritto allo studio universitario di Pisa), Giuseppe Forte (assessore Comune di Pisa),

Ricercatori precari: Linda Porciani, carlotta Cini, Massimiliano Piagentini,

Precari tecnici amministrativi:

Studenti: Francesca Scotto, Andrea Coppedè, Vincenzo Mamone, Francesca Rigetti, Alice Tavilla, Stefano Firpi, Leonardo Tofani, Emanuele Cripezzi, Lorenza Mattei, Teresa Rotondo Dottore, Marco Morelli, Luca Bernardini, Filomena Anania, Marco Manca, Francesco Pisciotta, Angelo Giordano, Flavia Giamprietuzzi, Mariangela Albanese, Silvia Morelli, Raika Babbini, Giacomo Biondi, Filippo Donati, Veronica Gasperini, Marco Catrambone, Marco Amerighi, Alessandra Moscardini, Giulia Bandiera, Federico Grossi, Francesca Tomei, Giulia De Luca, Andrea Cocchini, Ettore Bucci, Simone Casalini, Deborah Salvadori, Tiziano De Matteis, Francesco Corucci, Tiziana Conti, Simone Birindelli, Giulio Cassano, Marco Nassi, Jessica Busdraghi, Fabio Tiana, Giuliano Guzzone, Vincenzo Damiani, Michele Amico, Vera Papp, Andrea Rosselli, Paola Parlanti, Diletta Gasparo, Ibba Daniele, Dario Lorenzetti, Arianna Nassi, Lorenzo Fusini, Emiliano Canali, Cecilia Ferrari, Davide Solforetti, Virginia Riccucci, Irene Lorenzini, Samuele Di Lascio, Simone Coduti, Paolo Dell'Osso, Stefano Spinelli, Leonardo Amato, Monica Briganti, Nicola Pio Isola, Francesco Pio Leggieri, Veronica Scotto Di Santolo, Eleonora Lucu Leyton Reyes, Alma Paolini, Andrea Solforetti, Silvia Gianneri, Andrea marino, Alexandre Calvanese, Alessandro Romani, Annalisa Vanni, Marta Minesi, Claudio Migliorini, Irene Munaò, Lupo Virginia, Daniele Biondi, Laura Fiorini, Carmine Benedetto, Laura Bustaffa, Logozzo Eva, Daniele Forgione, Mario Pasquato, Kinzica Sorrenti, Davide Bozzo,

Personale tecnico-amministrativo UNIPI: Bruno Sereni, Francesco Giorgelli,

Cittadini: Ilaria Mainardi, Pino Masi,

Nelle aule e per le strade: la protesta continua!

La protesta contro la legge 133/08, che ha visto la partecipazione di migliaia di studenti, docenti, precari e membri del personale tecnico amministrativo all’Assemblea di Ateneo tenutasi in Piazza dei Cavalieri lo scorso 8 ottobre, prosegue, passando dalla piazza e dalle aule di Facoltà.

Da lunedì 13 ottobre alla normale attività didattica delle Facoltà dovranno sostituirsi iniziative di informazione e approfondimento circa la situazione in cui presto verseranno gli atenei italiani in seguito alle misure adottate con la legge 133. Le facoltà rappresentano, infatti, il luogo dove meglio possiamo far incontrare tutte le componenti dell’università in momenti di vero confronto ed elaborazione.
E’ di vitale importanza che il clima di mobilitazione di questi giorni non si spenga e la protesta continui, al fine di evitare che quanto previsto da questo provvedimento venga riconfermato dalla legge Finanziaria.

Riteniamo essenziale che, in un momento tanto critico per l’università pubblica, il mondo accademico tutto faccia sentire la sua voce in un coro unanime di protesta che veda schierarsi su un unico fronte anche quelle parti che in altri momenti sono state tra loro contrapposte.
Docenti, studenti, ricercatori personale amministrativo sono chiamati a spendersi, ciascuno per la sua parte, in prima linea in una protesta che li veda tutti come protagonisti attivi nella difesa compatta del sistema universitario pubblico.
Per quest’obiettivo è fondamentale raggiungere l’opinione pubblica. Il 23 Ottobre, quindi, ci sarà una manifestazione col fine di dimostrare che l’Università, la ricerca e l’istruzione sono temi che devono riguardare l’intera società e Pisa come città universitaria.
Vi esortiamo, dunque, ad unirvi alle varie iniziative previste in questi giorni e a non sottovalutare la drammaticità della situazione, anche se ciò dovesse significare rinunciare oggi ad una lezione che a breve potrebbe non esserci più garantita.